Chi è esonerato dai corrispettivi telematici?
Come ben sai, anche per i commercianti e chi si occupa di servizi – tipo estetisti e parrucchieri – c’è l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ovvero il tracciamento di tutte le operazioni tramite scontrino elettronico fiscale. Ma è previsto anche esonero dei corrispettivi telematici? L’argomento è in evoluzione.
Come spesso accade, anche a causa della pandemia legata al Covid-19, le condizioni si sono rimandate nel tempo. La tendenza è stata quella di eliminare qualsiasi esonero dei corrispettivi telematici. A che punto siamo ora? Continua a leggere per approfondire.
Indice dei contenuti
Storia dell’esonero dei corrispettivi
Il D.M. 10 maggio 2019 disponeva alcune ipotesi di esonero per quanto riguarda l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri.
La disciplina generale sulla trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi stabiliva che, con decreto ministeriale, sarebbero state definite specifiche ipotesi di esonero dall’obbligo. In particolare, gli esoneri potevano essere disposti seguendo due sezioni:
- Tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi.
- Luogo di esercizio dell’attività (connettività Internet).
È stata avviata una procedura di consultazione pubblica che ha coinvolto le associazioni di categoria degli operatori economici interessati, chiamate a formulare osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare in vista dell’adozione del decreto.
Esonero corrispettivi telematici
Il MEF ha predisposto il DM 10 maggio 2019, dove sono state individuate dettagliatamente le operazioni per cui, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
ESONERI | ||
1 | Alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici). | Fino a revoca |
2 | Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagaglial seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale. | |
3 | Alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto IVA, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018) | Fino al 31.12.2019 |
4 | Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale. | Fino a revoca |
Attuale situazione degli esoneri
Tutto questo è relativo alle date precedenti. Cosa succede oggi? C’è esonero corrispettivi telematici? Il protocollo n. 228725 dell’Agenzia delle Entrate rinviava al 1 gennaio 2022 l’obbligo per tutti di effettuare i corrispettivi telematici. Ecco la dichiarazione:
In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, viene modificata dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data definitiva di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati.
Secondo il sito web www.informazionefiscale.it, però, lo scontrino fiscale e i corrispettivi telematici con relativa trasmissione diventano obbligatori per tutti. Anche per chi opera nel regime dei minimi e nel forfettario. Purtroppo il settore è ancora molto fumoso e per avere delle indicazioni chiare conviene chiedere al commercialista di fiducia.
Da leggere: come ridurre le spese mensili del parrucchiere
Obbligo di scontrino per gli esercenti
Per quanto riguarda le operazioni, resta sempre in vigore l’obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino, ed eventualmente la correlata annotazione sul registro dei corrispettivi, così come previsto dalla disciplina vigente. Chi rientrano nella categoria dei commercianti al minuto o degli esercenti attività assimilate secondo la Guardia di Finanza?
Anche parrucchieri e saloni di bellezza. Come puoi ben capire, quindi, è sempre più importante lavorare con strumenti in grado di garantirti massima affidabilità. Questo in termini di gestione contabile. Ecco perché può essere utile lavorare con uno strumento in grado di garantirti massima affidabilità nella contabilità e nella trasmissione dei dati.
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